Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte III›Titolo I›Capo III
Art. 146
Decreto di discarico
In vigore dal 7 ott 2016
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.
4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
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