Art. 17
Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 15 set 2016
Modifiche all'
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorità di sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo;
c) al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli » sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'»;
d) il comma 3 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169#art-17