Art. 13
Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 15 set 2016
Modifiche all'
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. L' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attività dell'AdSP.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all' con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purchè con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169#art-13