Art. 9
Sezione A e B del Registro
In vigore dal 5 ago 2016
1. L' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
« (Sezione A e B del Registro). - 1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all', comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell', ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-9