Art. 7
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
In vigore dal 5 ago 2016
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-7