Capo I

Art. 33

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013

In vigore dal 23 giu 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All' del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»; b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse; c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97#art-33

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