Capo I

Art. 31

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

In vigore dal 23 giu 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. L' del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: « (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall', comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».
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Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Art. 31 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) — Testo vigente | Portale Normativo