Art. 3

In vigore dal 13 apr 2016
1. Ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-03-03;44#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo