Art. 2

In vigore dal 13 apr 2016
1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessità locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all', comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-03-03;44#art-2

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