Art. 3

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 29 mar 2016
1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."; 2) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Agenti chimici: a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341); - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) piombo e composti; d) amianto."; b) alla sezione II, il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;39#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo