Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

In vigore dal 29 mar 2016
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione A: 1) il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell'Allegato B della presente legge."; 2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, semprechè non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)"; 2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;"; b) la sezione B è sostituita dalla seguente: "B. Processi Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;39#art-2

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