Art. 12

Disposizioni finanziarie e finali

In vigore dal 22 mar 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, è soppressa la tabella relativa alla radioattività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;28#art-12

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