Art. 11

Applicazione sanzioni amministrative

In vigore dal 22 mar 2016
1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all' sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;28#art-11

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Applicazione sanzioni amministrative (Art. 11 Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo