Art. 11
Applicazione sanzioni amministrative
In vigore dal 22 mar 2016
1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all' sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;28#art-11