Art. 3
Disposizioni finali
In vigore dal 19 mar 2016
1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all', comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 97/23/CE, abrogata dalla direttiva 2014/68/UE, salvo quanto diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;26#art-3