Art. 2
Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
In vigore dal 19 mar 2016
Altre modifiche al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: «lire quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro quarantottomila»;
b) all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), le parole: «lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro sedicimila»;
c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19, comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza sociale» e: «della sanità» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»;
e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
f) all'articolo 19 il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.»;
h) l'articolo 23 è abrogato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/03/2016, n. 59 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;26#art-2