Art. 7
Autorità competente
In vigore dal 6 feb 2016
1. Per le violazioni di cui all', sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all', è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.
3. Per le violazioni di cui all', sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all' del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8#art-7