Art. 10

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 6 feb 2016
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8#art-10

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