Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 gen 2016
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;3#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo