Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 gen 2016
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;3#art-2