Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
In vigore dal 12 gen 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare gli e l'allegato B;
Vista la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 26 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modificazioni al decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 179
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all' del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.»;
b) all', il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;3#art-1