Art. 7

Trasferimento delle risorse finanziarie

In vigore dal 5 feb 2016
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, dell' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione siciliana nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;222#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo