Art. 6

Rapporti di collaborazione

In vigore dal 5 feb 2016
1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e di rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza unificata il 20 novembre 2008 ed in conformità all'ordinamento statutario della Regione, nonché negli Accordi fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012 recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia», diretti a regolamentare lo svolgimento delle funzioni penitenziarie nelle strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;222#art-6

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