Titolo III›Capo I
Art. 9
Cooperazione
In vigore dal 1 dic 2021
1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite dell'autorità competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalità da questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.
3. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorità di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonché dall'autorità competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessità di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-9