Art. 2
In vigore dal 10 dic 2015
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-04;186#art-2