Art. 2

In vigore dal 10 dic 2015
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-04;186#art-2

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