Art. 3

In vigore dal 10 dic 2015
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, le parole: «facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facoltà degli interessati»; b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»; c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»; d) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell' devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»; e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»; f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»; g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»; h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»; i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»; l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina»; m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»; n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» è sostituita dalla seguente: «interessato»; o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro dell'interno Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-04;186#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo