Titolo IICapo I

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

In vigore dal 22 ott 2015
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: « (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). - 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250. 5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 7. Nelle ipotesi di cui all' del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.»; b) all': 1) nel comma 1, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200."; 2) nel comma 2, le parole: "dal cento al duecento" sono sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000."; 4) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento."; 5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50"; 6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2."; c) all', comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; d) l' è abrogato; e) all': 1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200."; 2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le parole: "periodica o quella" sono soppresse e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000."; 3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. 4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. 4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato."; 5) nel comma 6: a) nel primo periodo, le parole: "nel primo e terzo comma dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 35 e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4"; f) all': 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il cento e il duecento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il novanta e il centoottanta" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; 2) nel comma 2, primo periodo, le parole:"Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli , commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 3) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 4) nel comma 4, le parole: "commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le parole: "a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500"; 5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento dell'ammontare"; 6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 7) il comma 9-bis è sostituito dai seguenti: "9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli , comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall', comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell' del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell', comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro."; 8) nel comma 9-ter la parola: "pari" è sostituita dalle seguenti: "dal 10"; g) all', comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro 250 a euro 2.000"; h) all': 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "ai fini delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive", le parole: "compresa quella periodica" sono soppresse, le parole "dal Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" e le parole "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla dichiarazione," sono soppresse; 3) nel comma 3, le parole: "lire un milione a lire otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è inserito il seguente: "3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall', comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall', comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."; i) all': 1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni a lire quindici milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000."; 2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000"; 3) nel comma 4, le parole: "e 33" sono soppresse, dopo le parole: "n. 633" sono inserite le seguenti: "e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole da: "ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse e le parole: "lire cinquantamila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250."; l) all': 1) nel comma 1, le parole: "lire quattro milioni a lire quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a euro 21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi"; 2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova contraria, si" sono sostituite dalla seguente: "Si"; 3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione si trova il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al"; m) all': 1) nel comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono sostituite dalla seguente: "grave"; 3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000"; 4) nel comma 5, le parole: "lire due milioni a lire otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000"; 5) nel comma 7, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall', comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall', comma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo."; n) all', comma 1, nel primo periodo le parole: "lire cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000", "euro 40.000" ed "euro 80.000" e nel secondo periodo le parole: "lire duecento milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 100.000" e "euro 80.000"; o) l' è sostituito dal seguente: « (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli , comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Fuori dall'ipotesi di cui all', comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente."; p) all', comma 1, le parole da: ", salva" a: "versamento" sono soppresse; q) all': 1) nel comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500"; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-15

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