Capo III

Art. 21

Violazioni in materia di certificazione unica

In vigore dal 22 ott 2015
1. All', comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta"; b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-21

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