Capo III
Art. 21
Violazioni in materia di certificazione unica
In vigore dal 22 ott 2015
1. All', comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta";
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-21