Titolo III

Art. 13

Disposizione finanziaria

In vigore dal 1 gen 2016
1. Agli oneri derivanti dall', comma 1, lettera gg), valutati in 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156#art-13

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