Titolo III
Art. 12
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell', comma 1, lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1° giugno 2016, nonché di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli , comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall' del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti .
3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall' del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all', comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.
4. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell' agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156#art-12