Capo II

Art. 14

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

In vigore dal 24 set 2015
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151#art-14

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Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali (Art. 14 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) — Testo vigente | Portale Normativo