Capo II
Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
In vigore dal 24 set 2015
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151#art-14