Art. 14 · Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
Capo II

Art. 14

14 / 43

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

In vigore dal 24 set 2015
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151#art-14