Capo II

Art. 27

Collocamento della gente di mare

In vigore dal 24 set 2015
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto. 2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell' del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL. 3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150#art-27

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Collocamento della gente di mare (Art. 27 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) — Testo vigente | Portale Normativo