Capo II
Art. 22
AbrogatoRafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
In vigore dal 1 gen 2022
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150#art-22