Art. 8

Risorse finanziarie

In vigore dal 24 set 2015
1. I decreti di cui all', comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali di cui all', comma 2, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi dell', comma 2 lettera d). 2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all', comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui termine di predisposizione è differito di sei mesi. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.
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