Art. 3
Organi dell'Ispettorato
In vigore dal 24 set 2015
1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all' comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all' del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all' del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all' del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all', comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;149#art-3