Capo I

Art. 22

Lavoro e formazione professionale

In vigore dal 12 giu 2026
1. Il documento di cui all', comma 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-22

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