Capo I

Art. 22

Lavoro e formazione professionale

In vigore dal 4 dic 2018
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all' consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. 2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-22

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