Capo VI
Art. 43
Clausola di cedevolezza espressa
In vigore dal 25 lug 2015
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-43