Capo V
Art. 41
Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie
In vigore dal 25 lug 2015
1. Le imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione europea, ed applicate in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2. È fatto obbligo alle imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-41