Capo III

Art. 11 quinquies

Meccanismi di coordinamento

In vigore dal 23 dic 2018
1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facoltà di partecipare alle consultazioni in qualità di osservatore. 2. Il coordinamento, salvo quanto già previsto dagli , comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda: a) le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura; b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all' e degli incentivi di cui all', comma 4, e la relativa attuazione; c) questioni di intermodalità e interoperabilità da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all', commi 5 e 6; d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura. 3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attività intraprese ai sensi del presente articolo. 4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione nè i poteri dello stesso ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-11-quinquies

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