Capo III
Art. 11 quinquies
20 / 52Meccanismi di coordinamento
In vigore dal 23 dic 2018
1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facoltà di partecipare alle consultazioni in qualità di osservatore.
2. Il coordinamento, salvo quanto già previsto dagli , comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda:
a) le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura;
b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all' e degli incentivi di cui all', comma 4, e la relativa attuazione;
c) questioni di intermodalità e interoperabilità da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all', commi 5 e 6;
d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attività intraprese ai sensi del presente articolo.
4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione nè i poteri dello stesso ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-11-quinquies