Art. 11 quinquies · Meccanismi di coordinamento
Capo III

Art. 11 quinquies

20 / 52

Meccanismi di coordinamento

In vigore dal 23 dic 2018
1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facoltà di partecipare alle consultazioni in qualità di osservatore. 2. Il coordinamento, salvo quanto già previsto dagli , comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda: a) le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura; b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all' e degli incentivi di cui all', comma 4, e la relativa attuazione; c) questioni di intermodalità e interoperabilità da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all', commi 5 e 6; d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura. 3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attività intraprese ai sensi del presente articolo. 4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione nè i poteri dello stesso ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-11-quinquies