Capo III

Art. 23

Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

In vigore dal 29 lug 2015
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. 2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all' siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l'autorità competente di cui all'articolo citato, può chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorità competente di cui all', comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto può essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante. 5. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio. 6. Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell', comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'. 7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all', comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all', nonché sulla base delle ispezioni di cui all' e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni. 8. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all', commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all', comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all', commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all' della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105#art-23

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Informazioni al pubblico e accesso all'informazione (Art. 23 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo