Capo VII
Art. 53
Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
In vigore dal 25 giu 2015
Superamento dell'associazione
in partecipazione con apporto di lavoro
1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-53