Capo VII
Art. 51
Norme di rinvio ai contratti collettivi
In vigore dal 25 giu 2015
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-51