Art. 17
Dispensa
In vigore dal 26 giu 2015
1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa è rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, è sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all', comma 1, a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorità consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non è concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71#art-17