Art. 5
Gestioni fuori bilancio
In vigore dal 2 apr 2014
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
Art. 31-bis.
Gestioni fuori bilancio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.
2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;54#art-5