Art. 3

Controlli

In vigore dal 2 apr 2014
1. I controlli sui sistemi di contabilità pubblica ai sensi dell' della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Agli enti di cui all', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. 3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;54#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. — Controlli | Portale Normativo