Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 10 apr 2014
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell' del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento è trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;45#art-9