Art. 5
Classificazione dei rifiuti radioattivi
In vigore dal 10 apr 2014
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;45#art-5