Capo I
Art. 4
Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
In vigore dal 5 apr 2014
1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà, nonché ai sensi:
a) della legislazione nazionale in vigore;
b) degli standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale;
c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38#art-4