Capo I

Art. 4

Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

In vigore dal 5 apr 2014
1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà, nonché ai sensi: a) della legislazione nazionale in vigore; b) degli standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale; c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. — Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera | Portale Normativo