Art. 4 · Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
Capo I

Art. 4

4 / 19

Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

In vigore dal 5 apr 2014
1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà, nonché ai sensi: a) della legislazione nazionale in vigore; b) degli standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale; c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38#art-4