Art. 4
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 2 apr 2014
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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